L’opportunità di creare Convenzioni può favorire l'acquisto di prodotti assicurativi a prezzi scontati, quindi il costo di un prodotto che sul mercato costerebbe 100, attraverso una Convenzione può arrivare a costare 60 oppure 75 a secondo del numero delle persone convenzionate.



GESTIONE POST-VENDITA
GESTIONE SINISTRI
In caso di Sinistri Auto, la denuncia deve essere redatta sull’ apposito Modulo C.A.I. (il
cosiddetto "modulo blu"), approvato dall’ISVAP ai sensi dell’art. 143 del Codice delle
Assicurazioni e del Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008, e deve contenere l’indicazione di
tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La
denuncia deve poi essere presentata presso la nostra Agenzia entro tre giorni da quello in cui
il sinistro si è verificato o ne siete venuti a conoscenza.
In caso di Sinistri Non Auto, relativi cioé ai cosiddetti “Rami Elementari”, la denuncia deve
essere presentata direttamente presso la nostra Agenzia entro tre giorni da quello in cui il
sinistro si è verificato o ne siete venuti a conoscenza.
Danzè assicurazioni offre completa assistenza, mettendo a disposizione un Legale in sede per i
propri clienti in caso di controversie nei rapporti con le Compagnie di assicurazione,
particolari esigenze o d’incidenti complessi. Offre la più completa assistenza legale,
avvalendosi dei migliori professionisti.
Per richiedere informazioni sull’operativitá delle garanzie ricomprese nel prodotto acquistato,
ricevere assistenza e denunciare il tuo sinistro, puoi contattare i seguenti recapiti:
Numero di telefono: 0941 1935591
Numero di Fax: 0941 1936049 (Diretto - 24 ore su 24)
Indirizzo e-mail:
gestionesinistri@danzeassicurazioni.com
SCARICA IL MODULO C.A.I (Modulo blu compilabile)
SCARICA IL MODULO DI DENUNCIA (Rami elementari)
ATTESTATO DI RISCHIO DEMATERIALIZZATO
Come stabilito dal Regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015 l'Attestato di rischio non verra' piu' trasmesso come documento cartaceo, ma sara' disponibile in via telematica nell' area
clienti (Home insurance), presente sull'home page di ogni singola compagnia. Le credenziali di accesso possono essere richieste registrandosi sul sito della compagnia con cui si ha un contratto in corso.
L'attestato di rischio cartaceo non e' piu' necessario per sottoscrivere una nuova polizza.
DISDETTA CONTRATTUALE
L'abolizione del tacito rinnovo delle polizze RC Auto a partire dal 1 Gennaio 2013 ha comportato l'addio all'obbligo di disdetta entro i 15 giorni precedenti la scadenza annuale che molte compagnie richiedevano fino ad oggi.
Ribadiamo subito che l'eliminazione del tacito rinnovo riguarda solo il ramo RC Auto e le coperture vendute in abbinamento a questa tipologia di polizze; anche le polizze infortuni del conducente quindi avranno obbligatoriamente durata annuale e non prevederanno alcun obbligo di disdetta se vendute contestualmente al contratto RC Auto. Per tutte le altre assicurazioni danni non vi e' stato alcun cambiamento per cui rimangono in vigore i termini di disdetta esistenti fino ad oggi.
SCARICA IL MODULO DI
DISDETTA
PER LE ALTRE
COMPAGNIE:
Basta spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno
presso l'Agenzia che gestisce il contratto oppure direttamente presso la sede
legale della Compagnia, rispettando i termini contrattuali e/o le disposizioni
di Legge (60 giorni prima della scadenza di polizza), farà fede il timbro
postale.
CONTRATTI
PLURIENNALI STIPULATI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DEL 3 APRILE 2007
(
legge 40/2007)
SCARICA IL MODULO DI
DISDETTA
CONTRATTI PLURIENNALI
STIPULATI FRA LA DATA DEL 3 APRILE 2007 E IL GIORNO 14 AGOSTO
2009 (legge 40/2007)
SCARICA IL MODULO DI DISDETTA
CONTRATTI STIPULATI DAL 15
AGOSTO 2009 IN POI ( legge 40/2007)
SCARICA IL MODULO DI DISDETTA
VERIFICA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO
In questa sezione e' possibile consultare i numeri di targa degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori immatricolati in Italia che non risultano in regola con gli obblighi assicurativi RCA. Lei puo' effettuare la ricerca del suo veicolo scrivendo il numero di targa nell'apposito campo di inserimento. Le informazioni sono aggiornate dalle compagnie assicuratrici con cadenza giornaliera. Se sa di avere in corso un regolare contratto di assicurazione RCA ed ha verificato che il suo veicolo non risulta assicurato, le raccomandiamo di contattare subito la sua Compagnia di assicurazione.
Se lei intende utilizzare il suo veicolo e non e' in regola con gli obblighi assicurativi, la invitiamo a provvedere tempestivamente. Le ricordiamo che, a norma dell'articolo 193 del codice della strada, e' vietato circolare su strada senza copertura assicurativa RCA e che e' prevista la sanzione del pagamento di una somma da euro 841,00 a euro 3.366,00, oltre al sequestro del veicolo.".